Statuto dell'Ordine

Ordine dei Custodi della Sovranità Universale — Art. 60 CC Svizzero

Preambolo: Fondazione e Visione Universale

Il Naturalismo Spirituale e l'Ordine dei Custodi della Sovranità Universale sono stati fondati dal luminare Dott. Werner Nussbaumer. Il movimento nasce ufficialmente nel 2026 nel Canton Ticino, Svizzera, traendo ispirazione dalla bellezza e dall'equilibrio degli ecosistemi alpini per proiettarsi verso una dimensione globale. Pur avendo origine in Svizzera, l'Ordine ha carattere universale e validità mondiale per chiunque riconosca la Natura come unica fonte di vita e saggezza.

Art. 1 — Denominazione e Natura Giuridica

È costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CC) denominata: "Ordine dei Custodi della Sovranità Universale". L'associazione è una comunità spirituale, religiosa, indipendente, apolitica e senza scopo di lucro.

Art. 2 — Sede e Ambito Mondiale

La sede dell'associazione è stabilita in Svizzera. Il Consiglio dell'Ordine può stabilire sedi operative o comunità locali sul territorio svizzero o all'estero. L'appartenenza è valida a livello mondiale.

Art. 3 — Durata

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 4 — Quadro Giuridico e Conformità

In Svizzera, l'Ordine opera nel rispetto della Costituzione Federale (Art. 8, 15, 23). A livello internazionale, si conforma al diritto internazionale e ai trattati sui diritti umani.

Art. 5 — Fondamento Spirituale

L'Ordine si fonda sulla dottrina del Naturalismo Spirituale che riconosce la Natura come origine della vita, l'interconnessione tra tutte le forme viventi e l'unità tra corpo, mente e spirito.

Art. 6 — Scopi dell'Associazione

L'associazione persegue: la diffusione del Naturalismo Spirituale, la tutela della Natura, la promozione di uno stile di vita naturale ed equilibrato, il benessere psicofisico e la creazione di comunità di pratica e condivisione.

Art. 7 — Attività

L'Ordine organizza incontri spirituali, momenti di contemplazione e gratitudine nella natura, attività culturali, formative ed educative, e promuove iniziative per l'armonia tra esseri umani, animali e piante.

Art. 8 — Requisiti di Adesione

Possono diventare membri tutte le persone fisiche che riconoscono i principi della dottrina, accettano il presente statuto e presentano richiesta di adesione. L'ammissione è deliberata dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 9 — Multi-appartenenza e Libertà di Fede

L'iscrizione è aperta a ogni essere umano indipendentemente dall'appartenenza ad altre religioni (Cristianesimo, Buddismo, Islam, ecc.). Il Naturalismo Spirituale può essere vissuto in forma praticante o non praticante e, non venerando divinità antropomorfe, è compatibile con altre dottrine teistiche o filosofiche.

Art. 10 — Uguaglianza e Non Discriminazione

L'adesione è garantita a chiunque senza distinzione di colore della pelle, razza, origine etnica, sesso, identità di genere, orientamento sessuale, età, lingua o estrazione sociale. Tutti i membri godono dei medesimi diritti e doveri.

Art. 11 — Inclusione delle Disabilità

L'Ordine accoglie persone con disabilità fisica, sensoriale o mentale. Si impegna attivamente a favorire l'accessibilità agli spazi e alle attività, rifiutando ogni forma di favoritismo, discriminazione o pregiudizio.

Art. 12 — Diritti dei Membri

I membri hanno diritto di partecipare alle attività, prendere parte all'Assemblea Generale, esprimere il proprio voto e contribuire allo sviluppo dell'Ordine attraverso proposte e iniziative.

Art. 13 — Doveri dei Membri

I membri si impegnano a rispettare lo statuto, promuovere i valori dell'associazione e agire costantemente nel rispetto della Natura e della dignità degli altri esseri viventi.

Art. 14 — Perdita della Qualità di Membro

La qualità di membro termina per dimissioni volontarie, decesso o esclusione deliberata dal Consiglio dell'Ordine per gravi motivi o azioni contrarie ai principi e alla dignità della dottrina.

Art. 15 — Organi dell'Associazione

Gli organi sono: 1) L'Assemblea Generale dei membri; 2) Il Consiglio dell'Ordine; 3) L'Organo di revisione (se richiesto obbligatoriamente dalla legge).

Art. 16 — Assemblea Generale

L'organo supremo dell'associazione. Approva e modifica lo statuto, elegge il Consiglio, approva il rapporto annuale. Si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno.

Art. 17 — Consiglio dell'Ordine

Organo esecutivo composto da almeno tre membri. Rappresenta l'associazione verso terzi, coordina le attività operative e delibera sull'ammissione dei nuovi membri.

Art. 18 — Risorse Finanziarie e Responsabilità

Le entrate derivano da donazioni e contributi volontari. Non sono previsti costi obbligatori di iscrizione. Per gli impegni dell'associazione risponde solo il patrimonio sociale; è esclusa la responsabilità personale dei membri.

Art. 19 — Libertà di Coscienza e Integrità del Corpo

In conformità con la Costituzione Svizzera (Art. 10 e 15), l'Ordine riconosce la sacralità e l'inviolabilità del corpo umano. Ogni membro è libero di rifiutare trattamenti, pratiche o interventi sanitari che ritenga incompatibili con la propria integrità fisica o visione spirituale della natura umana, rivendicando il diritto all'obiezione di coscienza e all'autodeterminazione.

Art. 20 — Modifica e Scioglimento

Lo statuto può essere modificato dall'Assemblea. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà destinato ad attività o enti coerenti con la tutela della natura e del benessere umano. Il presente statuto entra in vigore dalla data di fondazione nel 2026.

Fondatore: Dott. Werner Nussbaumer
Gravesano (CH) — Marzo 2026

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